Bonus giovani e donne: ok dalla Commissione europea

Approvate le misure previste dal Decreto Coesione che prevedono una spesa di 1,1 miliardi di euro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 31 gennaio 2025).

Luce verde dalla Commissione europea per i Bonus giovani e donne previsti dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024). L’approvazione da parte di Bruxelles apre così la strada per l’approvazione dei decreti attuativi delle due misure che prevedono una spesa di 1,1 miliardi di euro.

Tali risorse sono in parte finanziate attraverso FSE+, per l’esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro in caso di assunzione, entro il 31 dicembre 2025, di giovani sotto i 35 anni mai contrattualizzati a tempo indeterminato e di donne, residenti nel Mezzogiorno, prive di un impiego regolare nel semestre precedente. L’esonero ha un tetto massimo di 500 euro al mese per singolo lavoratore, che sale a 650 euro mensili nel caso di giovani residenti al sud e donne.

La Commissione europea ha autorizzato la misura italiana come aiuto di Stato a favore dell’occupazione compatibile ai sensi dell’articolo 107(3)(c) del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (TFEU). Si tratta della prima decisione di autorizzazione ottenuta al di fuori dei Quadri Temporanei, con regole più rigorose di quelle applicabili nel periodo della crisi sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 e del conflitto in Ucraina

In particolare, per la Commissione europea le misure sono necessarie, appropriate e proporzionate al raggiungimento dell’obiettivo, nonché contenenti le sufficienti garanzie per evitare abusi e distorsioni della concorrenza.

Fondo Salute Sempre: iscrizione familiari e pensionati entro il 28 febbraio

Prorogati i servizi con UniSalute fino al 2026

Dal 7 gennaio 2025 è ripartita la campagna adesioni al Fondo Salute Sempre per familiari e pensionati del settore, relativa all’annualità 2025. L’adesione dovrà avvenire entro le ore 17:00 del 28 febbraio 2025. I costi sono pari a:
140,00 euro per la polizza per familiare;
600,00 euro per la polizza per pensionati. 
Con il nuovo piano sanitario, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la franchigia in rete per visite specialistiche, alta specializzazione ed accertamenti diagnostici è pari a 35,00 euro. Il Fondo informa inoltre gli iscritti che i servizi con il partner assicurativo UniSalute sono stati prorogati fino al 1° gennaio 2026.

CCNL Istituti Investigativi (Federpol): siglato il rinnovo per i dipendenti del settore

Previsti nuovi minimi retributivi a partire dal 1° gennaio 2025

Il 14 gennaio 2025 Federpol e Fesica-Confsal hanno siglato l’accordo di rinnovo per i dipendenti degli istituti investigativi privati e delle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare. Il contratto ha durata triennale e decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027. Le Parti si sono accordate per riunirsi alla fine del 2026 per valutare l’adeguamento delle retribuzioni in base alle variazioni dell’indice IPCA. Viene stabilito che, dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 6 mesi dalla scadenza del CCNL, venga erogata un’indennità pari a 50% del tasso di inflazione applicato al minimo tabellare. Inoltre, il rinnovo stabilisce nuovi minimi retributivi con aumenti erogati in 2 tranches: 1° gennaio 2025 e 1° gennaio 2026. Gli importi sono riportati nella tabella di seguito. 

Livello Minimo 1.1.2025 Minimo 1.1.2026
Quadro 1.922,00 1.950,00
1° livello 1.742,00 1.770,00
2° livello 1.552,00 1.580,00
3° livello 1.462,00 1.490,00
4° livello Super 1.422,00 1.450,00
4° livello 1.362,00 1.390,00
5° livello Super 1.302,00 1.330,00
5° livello 1.262,00 1.290,00
6° livello 1.202,00 1.230,00
7° livello 1.122,00 1.150,00

 

Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta

Arrivano dall’Agenzia delle entrate le disposizioni di attuazione dell’articolo 16 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, recante la semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (Agenzia delle entrate, provvedimento 31 gennaio 2025, n. 25978).

Con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo, l’articolo 16 del D.Lgs. n. 1/2024, ha introdotto dall’anno 2025 una modalità semplificata di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (modello 770), che possono utilizzare i datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a cinque.

La soluzione individuata dal legislatore, alternativa alla presentazione del modello 770, prevede che i sostituti d’imposta, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite modello F24 telematico, comunichino anche l’ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e altri dati.

 

Le nuove disposizioni dell’articolo 16 del del D.Lgs. n. 1/2024 possono essere applicate dai soggetti indicati nel titolo III del D.P.R. n. 600/1973, che:

  • corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;

  • sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;

  • effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;

  • al 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a 5.

In alternativa alla presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, dunque, tali soggetti devono comunicare all’Agenzia delle entrate i seguenti dati:

– l’ammontare delle ritenute e trattenute operate, indicando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;

– in caso di trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF, la regione o il comune a cui si riferiscono;

– la presenza delle fattispecie (note) elencate nell’allegato 2 al provvedimento.

 

Ai fini del versamento tramite modello F24 delle ritenute e trattenute operate, i soggetti devono indicano anche:

  • l’ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;

  • l’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento;

  • i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento. Se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate;

  • ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, ivi comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;

  • il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle entrate, autorizzando l’addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.

L’invio del modello F24 e la comunicazione devono essere effettuati a decorrere dal 6 febbraio 2025, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente dal sostituto d’imposta, oppure avvalendosi di un intermediario. A tal fine, i dati aggiuntivi da comunicare in occasione dell’invio del modello F24 sono esposti nel nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE”.

 

Le comunicazioni dei dati effettuate sono equiparate, a tutti gli effetti, all’esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta e devono essere effettuate entro la scadenza del termine di presentazione della suddetta dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, relativa all’anno di riferimento, anche in mancanza, in tutto o in parte, dei versamenti delle ritenute e trattenute operate.

Per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d’imposta possono effettuare i relativi versamenti tramite modello F24, entro le ordinarie scadenze, e poi trasmettere i dati entro il 30 aprile 2025.

Locali sotterranei o semisotterranei: prime indicazioni operative

Le nuove competenze dell’Ispettorato nazionale del lavoro e gli adempimenti dei datori (INL, nota 29 gennaio 2025, n. 811)

Il Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) con l’articolo 1, comma 1, lettera e) ha  attribuito all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) competenza in merito all’uso in deroga dei lavori chiusi sotterranei o semi-sotterranei,  prevedendo che il datore di lavoro effettui una comunicazione tramite PEC prima dell’utilizzo dei locali.

In particolare, la novella normativa è entrata in vigore il 12 gennaio 2025 e con essa vengono sostituiti interamente i commi 2 e 3 dell’articolo 65 del D.Lgs. n. 81/2008. Come detto, le modifiche normative intervenute attribuiscono all’Ispettorato Nazionale del Lavoro competenza in merito all’uso in deroga dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevedendo che il datore di lavoro effettui una comunicazione tramite Pec prima dell’utilizzo degli stessi. Il legislatore ha esteso, inoltre, la nuova disciplina anche alle attività lavorative che si svolgono nei locali sotterranei o semi-sotterranei quando ricorrono “particolari esigenze tecniche”. Non è possibile presentare la comunicazione se le attività lavorative comportano l’emissione di agenti nocivi.

La comunicazione in questione può essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la suddetta comunicazione. Questa deve essere redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale, e inoltrata esclusivamente tramite PEC, al competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato, 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei. La citata comunicazione deve essere accompagnata da una relazione che descriva puntualmente il tipo di attività con l’indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all’interno dei locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili. Inoltre, dovrà essere allegata anche l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto all’Albo professionale, circa la conformità dei locali oggetto di comunicazione agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio comunale vigente e alle disposizioni di legge sia statali che regionali in materia; l’agibilità dei locali; il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti; il rispetto della sussistenza dei requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione; la sussistenza delle condizioni di salubrità dell’aria e dei sistemi di aerazione dei locali; la sussistenza di idoneo microclima in relazione al tipo di lavorazione; la conformità di tutti gli impianti presenti alla normativa vigente.

Qualora la documentazione trasmessa dal datore di lavoro risulti incompleta o carente delle informazioni contenute nel modello di istanza della comunicazione, l’articolo 65, comma 3, cit. prevede, per l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, la possibilità di richiedere “ulteriori informazioni”. In tal caso, l’utilizzo dei locali sarà consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.

In mancanza delle condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell’articolo 65 del D.Lgs. n. 81/2008, l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio dovrà comunicare al datore di lavoro, via PEC, il diniego all’utilizzo dei locali motivandone le ragioni sottese.

Manageritalia: rinnovata la convenzione Pastore

Il rinnovo porterà ulteriori vantaggi fino al 2031

Attraverso un accordo firmato nei mesi scorsi, sono state definite le nuove condizioni della Convenzione Pastore, come il mantenimento della gestione separata (la Previr) ed il miglioramento del rendimento trattenuto dalle compagnie, che passa allo 0,65% fisso. 
Inoltre, è previsto un miglioramento della garanzia in caso di morte, attraverso l’aumento nei capitali che consentiranno di offrire due garanzie nuove:
– la dread disease, che in caso di malattia che in caso di malattia grave garantisce una liquidazione pari al 5% della somma assicurata per il caso morte, con un minimo di 13mila euro;
– l’una tantum sulla Long term care, che erogherà un capitale iniziale aggiuntivo pari a 5 volte la rendita mensile non appena accertata la non autosufficienza.
A seguire, sono stati introdotti miglioramenti in base all’età sia per i giovani, con un aumento dell’accantonamento individuale e un capitale assicurato per la dread disease di oltre 20.000 euro; sia per gli over 50, con un aumento della Temporanea caso morte di 20mila euro, arrivando a 160mila euro, e un capitale assicurato per la dread disease di 13mila euro.
Per le Convenzioni scadute, la validità dei minimi garantiti è stata estesa di 10 anni, dai 65 ai 75 anni. Viene inoltre concesso di reinvestire il capitale liberatosi a questa età, senza costi di ingresso, nella Nuova Capitello, con gli stessi rendimenti della Convenzione contrattuale. 
Per la Long term care, ai dirigenti in servizio ed ai volontari, è stata anticipata l’età (da 66 a 55 anni) nella quale possono scegliere di passare alla forma “a vita intera” da quella “temporanea”, pagando quindi un premio annuo più basso. Inoltre, i volontari potranno pagare anche solo il contributo Long term care nella forma “a vita intera”.
Infine, per la Nuova Capitello, è stato allineato il rendimento trattenuto a quello della Convenzione dei dirigenti, passando dallo 0,70 allo 0,65%. 

CCNL Lavoro domestico: dal 1° gennaio aumenti moderati per colf, badanti e baby sitter

I salari sono stati adeguati all’inflazione, con una crescita dello 0,96%

Le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e le associazioni datoriali Fidaldo e Domina si sono riunite nei giorni scorsi, come accade ogni anno, per definire l’adeguamento annuale dei salari dei lavoratori domestici, in linea con l’aumento del costo della vita rilevato dall’ISTAT.
In attesa della pubblicazione del testo ufficiale dell’accordo, si rendono disponibili le tabelle retributive anticipate dall’associazione Domina.

Tabella A

Lavoratori conviventi art. 14 co. 1, lett. a)
Livelli Valori mensili Indennità
A 736,25  
AS 870,13  
B 937,06   
BS 1.003,99  
C 1.070,94  
CS 1.137,86  
D 1.338,65 197,95
DS 1.405,58 197,95

Tabella B

Lavoratori di cui art. 14 co. 2
Livelli Valori mensili
B 669,32
BS 702,81
C 776,40

Tabella C

Lavoratori non conviventi art. 14 co. 2 lett. b)
Livelli Valori orari
A 5,35 
AS 6,30
B 6,68
BS 7,10
C 7,49
CS 7,91
D 9,12
DS 9,50

Tabella D

Assistenza notturna Art. 10 (Valori mensili)
Livelli Autosufficienti Non autosufficienti
BS 1.154,58  
CS   1.308,53
DS   1.616,46

Tabella E

Presenza notturna Art. 11
Livelli Valori mensili
Liv. Unico 773,06

Tabella F

Indennità (valori giornalieri)
 Livelli Pranzo e/o colazione Cena Alloggio Totale indennità Vitto e alloggio
BS 2,31 2,31 1,98 6,60

Tabella G

Lavoratori di cui all’art. 14 co. 9
Livello Valori orari
CS 8,49
DS 10,25

Tabella H

Indennità art. 34 co. 3
Livello Valori mensili Valori mensili Lavoratori tab. B Valori orari
BS 132,04 92,51 0,80

Tabella I

Indennità art. 34 co. 4
Livello Valori mensili Valori orari
CS 114,05 0,67
DS 114,05 0,67

Tabella L

Indennità art. 34 co. 7
Livello Valori mensili
B 9,13
BS 11,41
CS 11,41

Variazione Indice ISTAT: 1,2%

CCNL Scuola: siglato il contratto integrativo fino al 2028

Il contratto integrativo riguarda la mobilità del personale docente, educativo e Ata per il periodo 2025/2026-2027/2028

Il 29 gennaio 2025, come comunicato da Cisl-Scuola in una nota stampa, è stato sottoscritto il nuovo contratto integrativo relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed Ata per il triennio 2025/2026-2027/2028. Insieme alla Cisl-Scuola erano presenti alla firma anche le altre OO.SS. Flc-Cgil, Snals-Confsal, Gilda-Unams e Anief.
Tra le molteplici novità inserite all’interno del CCNI vi sono le deroghe per il ricongiungimento ai figli minori di 16 anni e ai genitori over 65. I docenti titolari in un grado di istruzione potranno presentare domanda per il passaggio di ruolo, anche senza abilitazione per il nuovo grado, a patto che siano in possesso della specializzazione su sostegno sull’altro grado di istruzione. Sono state ampliate anche le disposizioni per l’assistenza ai familiari e sono stati introdotti nuovi elementi sia nelle domande di mobilità volontaria che d’ufficio. Per il servizio di insegnamento svolto da precario viene modificato il punteggio che sarà equiparato, nel corso dei 3 anni, a quello del servizio di ruolo. Soggetto a modifiche anche il punteggio per la continuità e per i figli; mentre, è stata inserita una procedura dedicata ai movimenti per i funzionari di elevata qualificazione. 
La palla passa ora al ministero che dovrà stabilire i tempi ed i termini entro i quali è possibile presentare le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo che, con tutta probabilità, potranno avere inizio nella seconda metà del mese di febbraio. 

Dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2025

L’Agenzia delle entrate ha individuato i dati economici, contabili e strutturali, da dichiarare da parte dei contribuenti, rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo di imposta 2025 (Agenzia delle entrate, provvedimento 31 gennaio 2025, n. 24728).

Il comma 4 dell’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017 ha previsto che i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale debbano dichiarare, anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.

 

Pertanto, con il nuovo provvedimento n. 24728/2025, l’Agenzia ha reso noti i suddetti dati rilevanti per l’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2025. Tali dati sono:

  • quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2024;

  • quelli funzionali alla attività di revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d’imposta 2023 approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 28 febbraio 2024;

  • quelli indicati nell’allegato 1 al provvedimento stesso.

L’Agenzia ha specificato che i dati contabili potrebbero essere ridotti e accorpati, oppure sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli dichiarativi Redditi, anche in considerazione di quanto previsto ai commi 4-bis e 4-ter del richiamato articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017.

 

Il provvedimento ha, inoltre, individuato le ulteriori attività economiche, indicate nell’allegato 2, per le quali deve essere effettuata la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a partire dall’annualità di imposta 2025.

L’Agenzia ha ricordato che l’attività di revisione degli ISA deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO.

Di conseguenza, essendo entrata in vigore dal 1° gennaio 2025 la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, che verrà adottata per gli adempimenti di natura amministrativa a partire dal 1° aprile 2025, le attività economiche indicate nel provvedimento, per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono state individuate facendo riferimento alla nuova classificazione ATECO 2025.

CCNL Edilizia Industria. siglato il rinnovo

Previsto un aumento dei minimi pari a 180,00 euro al livello I

Lo scorso 29 gennaio è stato siglato da Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Fenea-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.
A livello economico è previsto un aumento di 180,00 euro al livello I, così ripartito: 
– 80,00 euro dal 1° febbraio 2025;
– 50,00 euro dal 1° marzo 2026;
– 50,00 euro dal 1° marzo 2027, con un recupero inflattivo dell’11% e un aumento sui minimi del 18%. 
L’aumento salariale al livello II (operaio qualificato) pari a 210,60 euro, è così ripartito: 
– 93,60 euro dal 1° febbraio 2025;
– 58,50 euro dal 1° marzo 2026;
– 58,50 euro dal 1° marzo dal 1° marzo 2027.
Il contratto decorre dal 1° febbraio 2025 fino al 30 giugno 2028. 
Le Parti si sono impegnate, inoltre, entro il 28 febbraio 2025, a concludere sui seguenti temi: catalogo formativo nazionale, sorveglianza sanitaria, istanze del settore, premialità; denuncia unica edile ed F24 con lavori della Commissione entro sei mesi; trasferta nazionale; lavoro straordinario; non sovrapponibilità dei cicli contrattuali.