CIPL Edilizia Industria Biella: definito l’EVR da erogare per l’anno in corso

Le Parti Sociali hanno convenuto per l’anno 2024 la determinazione dell’EVR nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2024

Il 27 Marzo 2024 si sono incontrati il Collegio Costruttori ANCE Biella e Feneal-Uil Piemonte, Filca-Cisl Piemonte Orientale, Fillea-Cgil Biella, in applicazione del punto 12 del contratto collettivo provinciale di Biella del 5 luglio 2021 che prevede l’istituzione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR).
Le Parti Sociali hanno convenuto per l’anno 2024, visto l’esito positivo secondo la comparazione definita nel contratto dei parametri territoriali presi a riferimento, la determinazione dell’EVR nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2024. 
Di seguito gli importi da erogare nella misura piena del 4% per gli operai e per gli impiegati. 

Importi orari EVR operai anno 2024

OPERAI IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello 0.32
Operaio specializzato 3° livello 0.30
Operaio qualificato 2° livello 0.27
Operaio comune di 1° livello 0.23

Importi mensili EVR impiegati anno 2024

IMPIEGATI IMPORTO MENSILE
1° Categoria Super 7° livello 78.99
1° Categoria 6° livello 71.08
2° Categoria 5° livello 59.24
Impiegati Tecnici 4° livello 55.29
3° Categoria 3° livello 51.34
4° Categoria 2° livello 46.21
Primo Impiegato 1° livello 39.49

Di seguito gli importi da erogare nella misura del 2,6% per gli operai e per gli impiegati. 

Importi orari EVR operai anno 2024

OPERAI IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello 0.21
Operaio specializzato 3° livello 0.19
Operaio qualificato 2° livello 0.17
Operaio comune 1° livello 0.15

Importi mensili EVR impiegati anno 2024

IMPIEGATI IMPORTO MENSILE
1° Categoria Super 7° livello 51.34
1° Categoria 6° livello 46.21
2° Categoria 5° livello 38.51
Impiegati Tecnici 4° livello 35.94
3° Categoria 3° livello 33.37
4° Categoria 2° livello 30.04
Primo Impiegato 1° livello 25.67

 

Contributi PA: inapplicabilità dei termini di prescrizione fino alla fine del 2024

Fornite indicazioni sulle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche amministrazioni (INPS, circolare 22 aprile 2024, n. 58).

L’INPS ha fornito indicazioni in merito all’inapplicabilità, fino al 31 dicembre 2024, dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019.

Tali indicazioni riguardano, inoltre, le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle stesse PA alla Gestione separata, nonché l’inapplicabilità, fino al 31 dicembre 2024, delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 116 della Legge n. 388/2000, in materia di sanzioni civili.

Il Decreto Milleproroghe e i termini di prescrizione

In sostanza, l’Istituto, facendo seguito al messaggio n. 292/2024, ha chiarito le disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi 16 e 17 del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 215/2023). Peraltro, l’applicazione del differimento ha per oggetto la contribuzione relativa sia ai trattamenti pensionistici, sia ai trattamenti di previdenza (trattamenti di fine servizio e di fine rapporto) dei quali sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001.

In particolare, l’INPS conferma integralmente le indicazioni contenute nella circolare n. 92/2023 sia in merito alle posizioni relative alla Gestione dipendenti pubblici, sia alla Gestione separata INPS (in particolare, quelle contenute nei paragrafi 2, 3.1 e 3.2) e che devono tenere conto dei nuovi termini indicati dal richiamato articolo 1, comma 16, lettere a) e b) del D.L. n. 215/2023.

Casi particolari

In riferimento alla regolarizzazione dei soli periodi fino al 31 dicembre 2004, l’INPS precisa che la disposizione di cui al comma 131 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024 prevede che, per i periodi di paga fino alla medesima data, le pubbliche amministrazioni, per la corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali dei dipendenti iscritti alla Gestione ex INPDAP, sono tenute, al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, a trasmettere all’INPS esclusivamente i flussi di denuncia mensile Uniemens/ListaPosPA.

Pertanto, da gennaio 2024, qualora le PA procedano, laddove necessario, alla sistemazione/alimentazione delle posizioni assicurative della Gestione dipendenti pubblici, per periodi di servizio fino al 31 dicembre 2004, tramite il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA, non sono tenute a dare prova dei relativi versamenti.

Invece, nel caso le amministrazioni pubbliche intendano procedere, ai fini della sistemazione delle posizioni assicurative, con l’applicativo “Nuova PAssWeb”, tale modalità di sistemazione, non prevista nel campo di applicazione dell’articolo 1, comma 131, continuerà ad attivare le eventuali richieste di regolarizzazione contributiva da parte dell’INPS.

Le sanzioni

In base, all’articolo 1, comma 17 del Decreto Milleproroghe, le amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2024, all’adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 3 della Legge n. 335/1995 non saranno tenute a corrispondere le sanzioni civili di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 116 della Legge n. 388/2000.

Qualora la domanda di rateazione, pur presentata entro il 31 dicembre 2024, non sia definita con l’accoglimento, il beneficio dell’inapplicabilità del regime sanzionatorio non può trovare applicazione anche se, successivamente, una nuova istanza dovesse essere accolta.

Infine, va precisato che un limite all’inapplicabilità del regime sanzionatorio è costituito dagli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato che abbiano statuito che le sanzioni civili sono dovute. Ciò in quanto il fondamento del giudicato sostanziale di cui all’articolo 2909 c.c., che risponde al generale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto, dallo stesso considerate, ai successivi mutamenti della normativa di riferimento.

CCNL Riscossione Tributi: nominate le Commissioni nazionali unitarie per il rinnovo

Nei giorni scorsi si è svolta la riunione per l’avvio della piattaforma di rinnovo del CCNL

Lo scorso 18 aprile si è svolta la riunione che ha dato l’avvio ai lavori unitari per la predisposizione della piattaforma per il rinnovo del CCNL dei dipendenti da Agenzia delle Entrate-Riscossione con l’insediamento delle Commissioni nazionali unitarie per il rinnovo del CCNL della Riscossione ed Equitalia Giustizia S.p.A. oltre ai relativi contratti integrativi aziendali, in scadenza il prossimo 31 dicembre 2024.
Secondo i sindacati, il rinnovo contrattuale ha l’obiettivo di rafforzare la specificità e l’identità del settore riconoscendo la qualità del lavoro svolto dai dipendenti e le loro legittime aspettative.
Pertanto, dovrà iniziare un percorso importante con l’obiettivo di realizzare una piattaforma rivendicativa incentrata sui cambiamenti organizzativi, tecnologici e operativi e su un aumento delle retribuzioni dei lavoratori.
I sindacati hanno, inoltre, specificato che dopo anni di incertezze e difficoltà il Settore sta vivendo una fase di ritrovata stabilità e di prospettiva per il futuro, raggiunti con l’impegno e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori.

Esonero contributi IVS, precisazioni per i datori di lavoro agricoli

L’INPS illustra le corrette modalità di esposizione nel flusso Uniemens-PosAgri dell’esonero dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti sulla quota a carico dei lavoratori dipendenti (INPS, messaggio 23 aprile 2024, n. 1597). 

L’esonero contributivo in questione è quello previsto dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, art. 1, co. 15) in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

 

Viene infatti riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.

 

È previsto, inoltre, un incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, interviene con chiarimenti rivolti ai datori di lavoro agricoli, ribadendo che la disposizione normativa in argomento non produce effetti sulla tredicesima mensilità, sulla quattordicesima mensilità e sui relativi ratei corrisposti che, pertanto, non devono essere considerati ai fini della determinazione dell’importo che dà diritto all’applicazione dell’esonero in trattazione.

 

Pertanto, nell’ipotesi in cui i datori di lavoro agricoli applichino contratti collettivi di lavoro che prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tali mensilità aggiuntive, o nei mesi di erogazione dei singoli ratei aggiuntivi, l’esonero viene calcolato esclusivamente sulla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità, non comprensiva delle mensilità aggiuntive.

 

Conseguentemente, vengono descritte le modalità di esposizione dell’esonero nel flusso Uniemens-PosAgri come segue:

 

nel campo <Retribuzione> deve essere indicata la retribuzione complessiva erogata al lavoratore, mentre, nel rigo relativo al <Tipo Retribuzione Particolare>, valorizzando il campo con i codici 8 o 9, deve essere inserito esclusivamente l’importo erogato a titolo di mensilità aggiuntiva (sia esso relativo alla tredicesima mensilità, alla quattordicesima mensilità o alla somma di entrambe le mensilità aggiuntive) in modo che il sistema di tariffazione possa individuare correttamente l’importo sul quale applicare l’esonero contributivo. 

 

Inoltre, l’Istituto precisa che, entro il 31 maggio 2024, dovranno essere sostituiti, con l’invio dei flussi corretti, i flussi di denuncia Uniemens-PosAgri relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 già inviati esponendo i relativi dati con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

ISA: individuazione dei criteri di accesso al regime premiale per il 2023

L’Agenzia delle entrate ha provveduto all’individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017 (Agenzia delle entrate, provvedimento 22 aprile 2024, n. 205127). 

L’articolo 9-bis, comma 11 del D.L. n. 50/2017 prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA previsti dal comma 1 del medesimo articolo 9-bis.

In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 1/2024, alle lettere da a) ad f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è previsto:

  1. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;

  2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui;

  3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;

  4. l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;

  5. l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del DPR n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del DPR n. 633/1972;

  6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Al riguardo l’Agenzia specifica che i benefici previsti con riferimento all’IVA, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA per l’analogo periodo d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

 

Con il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle entrate, dunque, vengono disciplinate per il periodo d’imposta 2023 le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i suddetti benefici.

 

Con riferimento al beneficio alla lettera a) vengono previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto dal contribuente.

Anche per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera b), vengono previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto dal contribuente.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla lettera c) è statuito che l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative è condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA, per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, ovvero ad un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

Riguardo al beneficio alla lettera d) è stabilito che l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è condizionata all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli ISA, per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Relativamente al beneficio di cui alla precedente lettera e), è disposto che i termini di decadenza per l’attività di accertamento, per l’annualità di imposta 2023, sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Per quanto concerne, infine, il beneficio di cui alla lettera f), è statuito che l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, per il periodo d’imposta 2023, è condizionata alla circostanza che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Gli importi per il 2024 del Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro

Le risorse corrispondono a quanto stanziato nel 2023 e sono pari a oltre 10 milioni di euro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 17 aprile 2024).

Per l’esercizio finanziario 2024, con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche Sociali n. 62/2024 è stato determinato l’importo delle prestazioni del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, per gli eventi verificatesi tra il1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, in relazione alle risorse disponibili e alla numerosità degli aventi diritto per ciascun evento. Il decreto ministeriale è stato trasmesso agli organi di controllo per le verifiche di competenza.

In particolare, le risorse per il finanziamento del Fondo nel 2024, previste dalla legge di bilancio per l’anno in corso, corrispondono esattamente a quanto stanziato nel 2023 e sono pari a 10.479.421 euro. A questo importo si aggiunge poi l’avanzo di gestione per il periodo 2007-2019 comunicato dall’INAIL, pari a 1.888.465 euro.

La dotazione finanziaria complessivamente disponibile nel 2024 risulta essere quindi di 12.367.886 euro.

Rispetto al 2022, la dotazione del Fondo è stata incrementata di 636.979 euro. Gli importi 2024 sono riportati nella seguente tabella:

Tipologia N. superstiti Importo per nucleo superstiti (euro)
A 1 10.265,35
B 2 16.449,29
C 3 22.633,23
D Più di 3 28.817,17

CIPL Edilizia Industria Siena: condivisi gli importi EVR per il 2024

Definiti gli importi dell’EVR per il 2024 sulla base della verifica dei parametri

Lo scorso 15 marzo Ance Siena, Fillea- Cgil Siena, Filca-Cisl Toscana e Feneal-Uil Toscana si sono incontrate per condividere la tabella per l’applicazione dell’EVR per l’anno 2024, sulla base di quanto stabilito dal CIPL Edilizia Industria  per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini della provincia di Siena.
Salvo trattamenti di miglior favore, vengono definiti i seguenti valori, sulla base dell’esame dei parametri:
– numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile: 35%;
– monte salari denunciato alla Cassa Edile: 20%;
ore denunciate alla Cassa Edile(escluso CIG): 30%;
– ore di formazione: 15%.

Livelli Importo
7Q 65,22 euro
 7 65,22 euro
6 58,70 euro
5 48,92 euro
4 45,66 euro
3 42,39 euro
2 38,15 euro
1 32,61 euro

CCNL Università: al via le trattative con l’ARAN

Confronto in tema di contratto di ricerca e tecnologo a tempo indeterminato

Nei giorni scorsi, si è aperta all’Aran la trattativa inerente il contratto di ricerca e quello del tecnologo a tempo indeterminato. A parere dell’Aran, il CCNL di riferimento deve definire solo il costo del contratto di ricerca. Invero, secondo quanto sostenuto da Flc-Cgil, a seguito della definizione di una retribuzione si devono stabilire anche i diritti, che devono prendere di riferimento il profilo del ricercatore nonostante questo sia previsto a tempo definito e per specifici progetti.
Per quanto attiene il profilo del tecnologo a tempo indeterminato, l’Aran richiede l’inquadramento all’interno dell’area degli EP, ribadendo la sua disponibilità a valutare specifici aspetti del rapporto di lavoro. Al contrario, Flc-Cgil ritiene necessario che la figura del tecnologo sia contrattualizzata in una apposita area, con differente disciplina.  
A breve, verrà comunicata dall’Aran la data del prossimo incontro. 

Ebinter Treviso: nuovi sussidi e strumenti di aiuto per famiglie, donne, lavoro

A disposizione dei lavoratori trevigiani un pacchetto di aiuti per attività sportive, abbonamenti per i mezzi di trasporto scolastici, per la regolarizzazione dei contratti di badanti e baby sitter 

L’Ente Bilaterale del Terziario di Treviso ha presentato il pacchetto di aiuti e sussidi che la bilateralità offre per supportare imprese, lavoratori e lavoratrici del terziario trevigiano per la cura dei figli, degli anziani e della famiglia. A disposizione un sostegno per le attività sportive, abbonamenti per i mezzi di trasporto scolastici, contributi per la regolarizzazione dei contratti di badanti e baby sitter. 
A partire dall’anno in corso è previsto anche un contributo per la frequenza ai centri estivi. Si aggiungono poi anche contributi per protesi acustiche ed oculistiche, contributi per figli disabili, per malattia e superamento del periodo di comporto. In particolare anche un pacchetto di contributi a sostegno delle famiglie per le rette di asili nido e scuola materna, per spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo per le scuole elementari, medie e superiori ed infine il contributo per il pagamento delle tasse universitarie.
La finalità dell’Ente, afferma il Presidente di Ebicom-EBt Treviso, è la realizzazione di una politica attiva di welfare che intende sostenere i lavoratori e le lavoratrici, prendendo a cuore anche le loro famiglie, la salute, la cura, la cultura e lo studio fin dai primi anni incentivando il lavoro delle donne, integrando i tempi della famiglia e di lavoro, valorizzando l’educazione.

Nella provincia di Treviso, il settore terziario rappresenta circa 37 mila imprese, 100 mila lavoratori e lavoratrici in un comparto di fondamentale importanza per l’economia trevigiana. Nell’insieme, conclude il Presidente, sono somme che offrono un sostegno al bilancio familiare, alleggeriscono la routine, stabilizzano il lavoro, stabiliscono alleanze tra dipendenti e aziende, offrono certezze ai nuclei famigliari alle prese con l’aumento del costo della vita. 
In particolare, gli aiuti che, in generale, favoriscono il nucleo familiare messi a disposizione dalla bilateralità sono variabili dai 150,00 a 250,00 euro per ciascun figlio, poi i contributi annuali per le tasse universitarie, pari a 300,00 euro per studente, i 200,00 euro di contributo per le rette di iscrizione e nido e materna, i 200,00 euro per i centri estivi, dai 100,00 a 200,00 euro per l’attività sportiva, fino ai 1500,00 euro una tantum per le famiglie con figli disabili (legge 104) a carico.
Per quanto riguarda invece la gestione contributiva di colf, badanti e baby sitter è previsto un contributo fino a 400,00 euro. Per le aziende si aggiungono i contributi per la redazione e gestione dei piani di welfare, l’assunzione dei lavoratori beneficiari di Naspi o ammortizzatori sociali, il sostegno per l’assunzione di sostituti di maternità. 

Contratti di sviluppo: apertura sportello semiconduttori

Il MIMIT ha comunicato l’apertura di un nuovo sportello per la presentazione di domande a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, dedicato allo sviluppo della filiera nazionale dei semiconduttori (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 13 aprile 2024)

Alla misura sono destinate le risorse del Fondo istituito dall’articolo 23, comma 1 del D.L. 1 n. 17/2022, che ha una dotazione di 3,292 miliardi di euro. 

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione che presentino programmi industriali comprendenti progetti di investimento produttivo, per la tutela ambientale e, eventualmente, progetti di ricerca e sviluppo.

 

I progetti dovranno contribuire a uno degli obiettivi seguenti, o a entrambi:

  • sviluppo dell’industria nazionale dei semiconduttori, nelle diverse fasi che ne compongono il processo di produzione;

  • crescita e sviluppo tecnologico delle imprese appartenenti alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori.

In linea con la disciplina dei Contratti di sviluppo, i programmi devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 20 milioni di euro.

La misura agevolativa intende, pertanto, supportare specifici progetti in grado di introdurre in Italia capacità distintive nella fabbricazione dei semiconduttori o nella produzione di apparecchiature o componenti chiave per la filiera continentale, cogliendo le opportunità offerte dall’iniziativa dell’Unione. Nel caso di programmi di sviluppo oggetto di notifica, potranno essere riconosciute tempistiche realizzative maggiori rispetto a quelle stabilite dalla disciplina ordinaria dei Contratti di sviluppo.

 

Agevolazioni concedibili
Le agevolazioni assumono la forma del contributo in conto impianti, del finanziamento agevolato, del contributo in conto interessi e del contributo diretto alla spesa (per i progetti di ricerca e sviluppo).

 

Le imprese interessate devono presentare domanda in via telematica accedendo, a partire dal 30 aprile 2024, alla piattaforma predisposta da INVITALIA, che ne curerà l’istruttoria.